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Regolamento (UE) 2024/1157 – Spedizioni transfrontaliere di rifiuti

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Regolamento (UE) 2024/1157 – Spedizioni transfrontaliere di rifiuti

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Data:

28 apr 2026

Descrizione

Dal 21 maggio 2026 le procedure per le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti avverranno esclusivamente sulla piattaforma DIWASS.

Digital Waste Shipment System (DIWASS) - Green Forum - European Commission

Il Regolamento (UE) 2024/1157 ha sostituito il precedente Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. È entrato in vigore il 20 maggio 2024, ma sarà applicabile a partire dal 21 maggio 2026.

Principali novità introdotte

Spedizioni all’interno dell’Unione Europea

Il nuovo regolamento introduce il divieto generale di spedire rifiuti destinati allo smaltimento tra Stati membri, salvo i casi in cui il notificatore riesca a dimostrare alle autorità competenti, durante la procedura di notifica, il rispetto delle condizioni previste dall’art. 11.

Resta invece consentito il trasferimento di rifiuti destinati al recupero. Tuttavia, anche per i rifiuti inclusi nella cosiddetta “Lista Verde” (soggetti a obblighi generali di informazione), vengono introdotti requisiti più rigorosi per:

  • garantire la tracciabilità delle spedizioni,
  • assicurare la comunicazione dell’avvenuto recupero,
  • contrastare attività illecite.

Esportazioni verso Paesi extra-UE

Il regolamento vieta l’esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso Paesi terzi, con l’unica eccezione dei Paesi EFTA aderenti alla Convenzione di Basilea e conformi alle nuove disposizioni.

Digitalizzazione: il sistema DIWASS

Una delle principali innovazioni è l’introduzione del sistema informatico centralizzato DIWASS (Digital Waste Shipment System), gestito dalla Commissione Europea.

A partire dal 21 maggio 2026:

  • tutte le notifiche, i documenti e le comunicazioni relative alle spedizioni di rifiuti dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite DIWASS;
  • il sistema sarà obbligatorio sia per le procedure con autorizzazione preventiva (art. 5) sia per quelle soggette a obblighi informativi (art. 18 – Lista Verde).

Eccezione temporanea (All. VII – Rifiuti in Lista Verde):

  • per i documenti dell’Allegato VII (Lista Verde), l’obbligo di utilizzo del DIWASS è rinviato al 1° gennaio 2027;
  • nel periodo intermedio (21 maggio – 31 dicembre 2026), si continuerà a operare con le modalità attuali, con possibilità di utilizzo volontario della piattaforma.

Per la Provincia di Taranto, gli operatori accederanno al sistema tramite l’interfaccia grafica (GUI) del DIWASS.

Dal 21 maggio 2026 la trasmissione delle notifiche, dei documenti e delle informazioni sulle spedizioni avverranno esclusivamente su DIWASS.

Registrazione degli operatori per l’accesso al DIWASS

Sul sito della Commissione Europea, al link di seguito riportato, è possibile trovare le informazioni pubblicate dalla DG Environment per l'implementazione del nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 in relazione alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti:

 Digital Waste Shipment System (DIWASS) - Green Forum - European Commission

Soggetti obbligati all’utilizzo

Dal 21 maggio 2026 dovranno utilizzare il DIWASS tutti i soggetti coinvolti nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (come definiti dall’art. 10 del Reg. (UE) 2025/1290), tra cui:

  • autorità competenti,
  • produttori di rifiuti,
  • notificatori,
  • trasportatori,
  • vettori,
  • destinatari,
  • impianti di trattamento,
  • soggetti che organizzano la spedizione,
  • autorità di controllo.

Ogni soggetto dovrà registrarsi preventivamente e ottenere le necessarie abilitazioni operative.

Procedura di registrazione al DIWASS

Dal 21 aprile 2026 è possibile la registrazione degli operatori economici in DIWASS (https://green-forum.ec.europa.eu/green-business/digital-waste-shipment-system-diwass/how-register-economic-operators-diwass_en).

Per accedere al sistema:

  1. è necessario disporre di un account EU (Come posso creare il mio account di accesso UE? - Portale di accesso UE - Unione Europea);
  2. l’operatore che rappresenta uno dei soggetti coinvolti nella procedura di notifica deve registrarsi sulla piattaforma (come utente “master”) tramite la GUI del DIWASS (Accesso - ENV-TRACES);
  3. durante la registrazione va selezionata l’autorità competente territorialmente.

La registrazione deve essere accompagnata da:

  • invio di una PEC all’autorità competente con l’istanza di abilitazione,
  • dimostrazione dei poteri di rappresentanza della società per l’operatore utente master;
  • autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Dopo le verifiche previste dalla normativa, l’autorità convalida la registrazione e abilita il primo utente “master”, che potrà a sua volta creare altri utenti per la stessa organizzazione.

Fase transitoria (fino al 21 maggio 2026)

Il nuovo regolamento abroga formalmente il Reg. (CE) n. 1013/2006, ma ne proroga l’applicazione fino al 21 maggio 2026 per gran parte delle procedure.

Indicazioni operative:

  • entro tale data, le notifiche seguono il precedente regolamento;
  • le notifiche già presentate restano valide solo se confermate dall’autorità di destinazione entro il 21 maggio 2026 (Ai sensi dell’art. 85, comma 3, del Regolamento (UE) 2024/1157, “il Regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica […] e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento […] prima del 21 maggio 2026.”);
  • in assenza di conferma, dovranno essere ripresentate secondo le nuove modalità (DIWASS);
  • dopo il 21 maggio 2026, tutte le nuove notifiche dovranno obbligatoriamente essere presentate tramite il DIWASS.

Limiti temporali per le notifiche già autorizzate:

  • completamento della procedura autorizzata ai sensi del Reg. (CE) 1013/2006 (inteso come completamento dell’avvenuto recupero/avvenuto smaltimento) entro il 20 maggio 2027 (1 anno) - ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Reg. (UE) 2024/1157;
  • fino al 20 maggio 2029 (3 anni) per impianti con autorizzazione preventiva.

Scaduti tali termini, le notifiche perderanno validità e sarà necessario avviare una nuova procedura.

A cura di

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

29/04/2026, 12:36

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