Torna su
Logo Provincia di Taranto

Provincia di Taranto

Rimborso spese notifica atti giudiziari

Indietro Rimborso spese notifica atti giudiziari

Rimborso spese notifica atti giudiziari (55)

Il servizio consente alle Amministrazioni comunali del territorio di richiedere alla Provincia di Taranto la liquidazione e il rimborso delle spese sostenute per la notificazione di atti giudiziari ed amministrativi dell'Ente (principalmente verbali di violazione ed ordinanze-ingiunzioni) effettuata dai messi comunali. L'avvalimento dei messi comunali da parte del Servizio Sanzioni/Corpo di Polizia Provinciale è previsto dalla legge nei casi in cui non sia possibile procedere alla notifica diretta o a mezzo posta, garantendo la regolarità procedimentale delle notifiche sul territorio.

A chi è rivolto

Il servizio si rivolge esclusivamente alle Amministrazioni comunali (tramite i loro uffici finanziari, economati o servizi di messi comunali) che abbiano effettuato notifiche di atti su esplicita richiesta del Servizio Sanzioni/Polizia Provinciale di Taranto.

Come fare

La richiesta di liquidazione e rimborso delle somme spettanti deve essere trasmessa digitalmente tramite Invio telematico: 

Il Comune interessato deve inviare un'istanza formale firmata digitalmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata alla Provincia di Taranto - Servizio Sanzioni/Polizia Provinciale di Taranto protocollo@pec.provincia.ta.it. L'invio, contenente il riepilogo delle notifiche andate a buon fine, deve avvenire di norma con cadenza trimestrale.

 

Cosa serve

  • Domanda di liquidazione e rimborso: Istanza formale firmata digitalmente dal responsabile dell'ufficio comunale competente contenente l'importo totale richiesto.
  • Prospetto riepilogativo trimestrale: Tabella di riepilogo in formato elettronico con l'elenco degli atti notificati (numero di protocollo provinciale, data di notifica, nominativo del destinatario).
  • Copie delle relate di notifica: Copie delle relazioni di notifica firmate dal messo comunale e dal destinatario (o con indicazione delle formalità ex art. 140 c.p.c.).
  • Giustificativi delle spese postali: Ricevute delle spese di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (richieste solo per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.).

 

Cosa si ottiene

•    rimborso delle spese di notifica; 
•    liquidazione delle somme spettanti al Comune; 
•    richiesta di integrazione documentale; 
•    rigetto motivato della richiesta, se la notifica non risulta richiesta, eseguita o documentata; 
•    regolarizzazione contabile, se mancano dati di pagamento. 

Tempi e scadenze

La richiesta di rimborso viene presentata dal Comune con cadenza trimestrale, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare. Il Servizio Sanzioni/Comando di Polizia Provinciale provvede alle verifiche di conformità ed all'emissione del mandato di pagamento a favore del Comune entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza completa di tutti i giustificativi.

Costi

La presentazione della domanda di rimborso è gratuita e non comporta oneri per il Comune richiedente. Il pagamento delle somme spettanti al Comune viene eseguito dalla Provincia di Taranto tramite bonifico bancario diretto sul conto di tesoreria comunale indicato nell'istanza. Importo fisso del rimborso pari a € 5,88 per atto notificato, oltre a rimborso spese postali documentate. Il procedimento è esente da imposte di bollo e diritti di segreteria, trattandosi di flussi finanziari tra amministrazioni pubbliche.

Accedi al servizio

  • PEC istituzionale: protocollo@pec.provincia.ta.it.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:

  • Legge n. 265/1999, Articolo 10, comma 1 link
  • Codice di Procedura Civile, Articolo 140 link
  • D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), Articolo 273 link

 

Ultimo aggiornamento

23/06/2026, 08:19

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Amministrazione trasparente

Amministrazione trasparente fino al 31/12/25
Amministrazione trasparente dal 01/01/26

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006