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Messaggio di avviso

Revisione dei veicoli, prorogata la scadenza delle revisioni entro il 31 luglio e autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 (ai sensi del decreto 17 marzo 2020)

A tutte le Officine di autoriparazione, autorizzate alla revisione veicoli, ex art. 80 c. 8 del C.d.S.
 
Circolare del Ministero dell’Interno del 24/03/2020, prot. 300/A/2309/20/115/26
 
A seguito numerose richieste di chiarimenti, in allegato alla presente, si pubblica, la Circolare del Ministero dell’Interno
recante prime indicazioni operative per l’applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale in relazione alle
misure adottate dal Governo, per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Relativamente alla revisione dei veicoli, si evidenzia che il decreto 17 marzo 2020, n. 18, ha prorogato la scadenza
delle revisioni entro il 31 luglio, autorizzando la circolazione fino al 31 ottobre 2020, anche senza aver effettuato la
relativa revisione scaduta prima del 17 marzo 2020.
Pertanto, l’atto di recarsi ad un centro di revisione a far sottoporre il proprio veicolo a revisione ministeriale non rientra
nei casi di necessità e/o emergenza.
Ne consegue, che nella circostanza sopra indicata si configura il rischio di reato, con aggravante della violazione
mediante l’utilizzo di veicolo rischio previsto (DL 25 marzo, art. 4 sanzioni e controllo), e (DPCM 8 marzo 2020). Alla
luce di quanto sopra, preso atto delle disposizioni di carattere generale emanate e del rischio di reato che si possa
configurare a carico del cliente, relativamente all’effettuazioni delle revisioni ministeriali, nel caso di verifica su strada
delle forze dell’ordine, si raccomanda di non effettuare le revisioni con scadenza entro il 31 luglio, comprese anche
quelle già scadute prima del 17 marzo 2020;
Le attività di gommisti- meccatronica- carrozzeria, con codice ATECO 45.2 – 45.4, allo scopo di garantire l’assistenza a
coloro che usano i veicoli per lavoro, casa- lavoro, e questioni di salute, ovvero situazioni di necessità e di emergenza
per eventuali guasti imprevisti dei veicoli, rientrano nella categoria delle prestazioni improrogabili che devono essere
garantiti, ma solo inderogabilmente, per situazioni di soccorso e/o di emergenza e per l’eventuale blocco del mezzo
dove necessita il soccorso, senza le quali sarebbe impossibile procedere con la propria auto per le esigenze e/o necessità
sopra esposte.
Per eventuali ulteriori delucidazioni e per la consultazione di tutti i provvedimenti emanati in emergenza
epidemiologica da COVID19, è consultabile il sito “Il Portale dell’Automobilista” all’indirizzo:

www.ilportaledellautomobilista.it