A chi è rivolto
Qualsiasi soggetto fisico o giuridico (cittadini privati, imprese, liberi professionisti, enti pubblici) che abbia presentato un'istanza di parte alla Provincia di Taranto ed il cui termine di conclusione della pratica sia decorso inutilmente senza l'emanazione di un provvedimento espresso o di una comunicazione motivata.
Come fare
La richiesta di attivazione del potere sostitutivo può essere presentata tramite due canali principali:
• Canale Digitale: Compilazione guidata ed invio del modulo on-line tramite il Portale delle Istanze della Provincia di Taranto, oppure trasmissione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata alla Segreteria Generale dell'Ente;
• Canale Fisico: Consegna a mano dell'istanza compilata direttamente presso lo sportello dell'Ufficio Protocollo Generale della Provincia.
Cosa si ottiene
• presa in carico della richiesta di potere sostitutivo;
• verifica dell’inerzia procedimentale;
• sollecito o intervento sostitutivo interno;
• conclusione del procedimento;
• adozione del provvedimento finale, positivo o negativo;
• comunicazione motivata di insussistenza del ritardo, se il termine non è scaduto o è sospeso;
• richiesta di integrazione, se mancano dati essenziali.
Il potere sostitutivo non garantisce l’accoglimento dell’istanza: garantisce che il procedimento venga definito.
Tempi e scadenze
• Termine di presentazione: La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla scadenza naturale del termine di conclusione del procedimento d'origine;
• Termine di conclusione del potere sostitutivo: Il titolare del potere sostitutivo deve concludere il procedimento, emanando il provvedimento espresso, entro un termine pari alla metà del termine originariamente previsto dalla legge o dal regolamento d'ufficio.
Costi
Il servizio di richiesta ed attivazione del potere sostitutivo in caso di ritardo o inerzia del procedimento è completamente gratuito per tutti i richiedenti. Non sono dovuti diritti di segreteria, tariffe d'istruttoria o di sopralluogo tecnico. La presentazione dell'istanza in via amministrativa è esente da imposta di bollo ai sensi della Legge 241/1990.