A chi è rivolto
Dal 21 maggio 2026 devono utilizzare il DIWASS tutti i soggetti coinvolti nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (come definiti dall’art. 10 del Reg. (UE) 2025/1290), tra cui:
- autorità competenti,
- produttori di rifiuti,
- notificatori,
- trasportatori,
- vettori,
- destinatari,
- impianti di trattamento,
- soggetti che organizzano la spedizione,
- autorità di controllo.
Ogni soggetto deve registrarsi preventivamente e ottenere le necessarie abilitazioni operative.
Descrizione
Dal 21 maggio 2026 le procedure per le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti avvengono esclusivamente sulla piattaforma DIWASS.
Digital Waste Shipment System (DIWASS) - Green Forum - European Commission
Il Regolamento (UE) 2024/1157 ha sostituito il precedente Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. È entrato in vigore il 20 maggio 2024, ma è applicabile a partire dal 21 maggio 2026.
Il nuovo regolamento introduce il divieto generale di spedire rifiuti destinati allo smaltimento tra Stati membri, salvo i casi in cui il notificatore riesca a dimostrare alle autorità competenti, durante la procedura di notifica, il rispetto delle condizioni previste dall’art. 11.
Resta invece consentito il trasferimento di rifiuti destinati al recupero. Tuttavia, anche per i rifiuti inclusi nella cosiddetta “Lista Verde” (soggetti a obblighi generali di informazione), vengono introdotti requisiti più rigorosi per:
- garantire la tracciabilità delle spedizioni,
- assicurare la comunicazione dell’avvenuto recupero,
- contrastare attività illecite.
Il regolamento vieta l’esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso Paesi terzi, con l’unica eccezione dei Paesi EFTA aderenti alla Convenzione di Basilea e conformi alle nuove disposizioni.
Una delle principali innovazioni è l’introduzione del sistema informatico centralizzato DIWASS (Digital Waste Shipment System), gestito dalla Commissione Europea.
A partire dal 21 maggio 2026:
- tutte le notifiche, i documenti e le comunicazioni relative alle spedizioni di rifiuti devono essere trasmessi esclusivamente tramite DIWASS;
- il sistema è obbligatorio sia per le procedure con autorizzazione preventiva (art. 5) sia per quelle soggette a obblighi informativi (art. 18 – Lista Verde).
Eccezione temporanea (All. VII – Rifiuti in Lista Verde):
- per i documenti dell’Allegato VII (Lista Verde), l’obbligo di utilizzo del DIWASS è rinviato al 1° gennaio 2027;
- nel periodo intermedio (21 maggio – 31 dicembre 2026), si continuerà a operare con le modalità attuali, con possibilità di utilizzo volontario della piattaforma.
Per la Provincia di Taranto, gli operatori accedono al sistema tramite l’interfaccia grafica (GUI) del DIWASS.Dal 21 maggio 2026 la trasmissione delle notifiche, dei documenti e delle informazioni sulle spedizioni avviene esclusivamente su DIWASS.
Come fare
Cosa si ottiene
A seguito della presentazione dell’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione per una spedizione transfrontaliera di rifiuti ai sensi del nuovo regolamento applicabile, l’Autorità competente procede all’istruttoria della pratica e alla verifica della documentazione trasmessa.
All’esito dell’esame, l’Autorità può adottare diversi provvedimenti. In particolare, può rilasciare l’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti, eventualmente subordinandola al rispetto di specifiche prescrizioni o condizioni operative. Qualora la documentazione presentata risulti incompleta o necessiti di ulteriori chiarimenti, può essere richiesta un’integrazione documentale, con sospensione dei termini del procedimento fino alla ricezione degli elementi richiesti.
Nel caso in cui emergano motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, l’Autorità può adottare un provvedimento di diniego debitamente motivato. Infine, qualora l’istanza risulti incompleta e non venga regolarizzata nei termini assegnati, ovvero sia comunque non procedibile, la pratica può essere archiviata.
Tempi e scadenze
- Termine di decisione: l’Autorità competente provvede ad esprimere il proprio consenso scritto, con o senza prescrizioni, o il proprio diniego motivato entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla data di trasmissione della notifica considerata completa da parte dell’Autorità di destinazione;
- Validità dell’autorizzazione: il consenso ha una validità massima di 1 anno (estendibile a 3 anni in caso di impianti pre-autorizzati).
Limiti temporali per le notifiche già autorizzate (con il precedente Regolamento):
- completamento della procedura autorizzata ai sensi del Reg. (CE) 1013/2006 (inteso come completamento dell’avvenuto recupero/avvenuto smaltimento) entro il 20 maggio 2027 (1 anno) - ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Reg. (UE) 2024/1157;
- fino al 20 maggio 2029 (3 anni) per impianti con autorizzazione preventiva.
Scaduti tali termini, le notifiche perderanno validità e sarà necessario avviare una nuova procedura.